Rapporto sociale tra la società e il socio illimitatamente responsabile – Cass. n. 22661/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società' e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - società di fatto - fallimento della società e dei soci Società di persone - Fallimento - Socio illimitatamente responsabile - Fallimento per ripercussione - Termine annuale - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto sociale - Nozione - Fondamento.
In tema di società di persone, il rapporto sociale tra la società e il socio illimitatamente responsabile, anche di fatto o occulto, non si scioglie in seguito alla cessazione dell'attività d'impresa della società non seguìta dalla cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, con la conseguenza che il termine annuale previsto dall'art. 147, comma 2, l.fall., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre solo dall'iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile e non dall'eventuale cessazione dell'attività d'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22661 del 11/08/2021 (Rv. 662000 - 01)