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Qualità di parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione – Cass. n. 21828/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Sovraindebitamento - Organismo di composizione della crisi - Qualità di parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione - Esclusione - Fondamento.

 

L'Organismo di composizione della crisi non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell'accordo di composizione di cui all'art. 12 della l. n. 3 del 2012, né lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all'esito di quest'ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull'annullamento o la risoluzione dell'accordo predetto.

Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 21828 del 29/07/2021 (Rv. 661926 - 01)

 

Corte

Cassazione

21828

2021