Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - Nomina del liquidatore giudiziale - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Designazione proveniente dal debitore - Vincolo per la nomina da parte del tribunale - Sussistenza - Limiti.
In tema di concordato preventivo, il decreto con il quale il tribunale in sede di omologazione provvede alla nomina di un liquidatore giudiziale diverso da quello indicato nella proposta approvata, è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost., restando il potere di nomina del tribunale vincolato alla designazione fatta dal debitore, a condizione che essa sia rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 28 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21815 del 29/07/2021 (Rv. 661824 - 01)
Corte
Cassazione
21815
2021