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Inapplicabilità delle norme dettate per l'appello – Cass. n. 21991/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Inapplicabilità delle norme dettate per l'appello - Mancata comparizione della parte opponente già costituita - Conseguenze - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione- Fattispecie.

 

L'opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall., non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria, sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e la mancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi, in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione di improcedibilità dell'opposizione, pronunciata sul presupposto della mancata comparizione per due udienze successive della parte opponente e regolarmente costituita).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21991 del 30/07/2021 (Rv. 662342 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_181

 

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Cassazione

21991

2021