Accertamento in sede di opposizione allo stato passivo dello stato di insolvenza – Cass. n. 24056/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Ipoteca giudiziale - Inefficacia ex art. 168, ultimo comma L.F. - Consecuzione del fallimento al concordato preventivo - Accertamento in sede di opposizione allo stato passivo dello stato di insolvenza già al tempo del concordato preventivo - Ammissibilità - Mancanza di tale accertamento nella sentenza dichiarativa di fallimento - Irrilevanza.
In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice può accertare, ai sensi dell'art. 98 l.fall., la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo e il successivo fallimento al fine di escludere, ex art. 168, comma 3, l.fall., la prelazione ipotecaria a favore di un credito concorsuale, ancorché la sentenza dichiarativa di fallimento non abbia accertato l'insolvenza del debitore già al tempo della sua ammissione alla procedura concordataria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24056 del 06/09/2021 (Rv. 662390 - 01)