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Credito regionale per tassa automobilistica – Cass. n. 24071/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Credito regionale per tassa automobilistica - Privilegio ex art. 2752, ult. co., c.c. - Sussistenza - Ragioni.

 

In sede di ammissione al passivo fallimentare, deve riconoscersi alla Regione il privilegio in relazione al credito tributario vantato per la tassa automobilistica; il riconoscimento di tale privilegio, in tal caso, si giustifica per lo scopo assicurare all'ente territoriale la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali, con ciò saldandosi al concetto di "legge per la finanza locale" contenuto nell'art. 2752, ult. co., c.c., così da legittimare un'interpretazione estensiva e non analogica della norma alla Regione in forza della comune appartenenza di quest'ultima, con Comuni e Province, alla categoria degli enti territoriali.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24071 del 07/09/2021 (Rv. 662429 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2752

 

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Cassazione

24071

2021