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Recesso anticipato della società – Cass. n. 36544/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Contratto d'opera professionale - Recesso anticipato della società - Indennizzo contrattualmente previsto - Liquidazione coatta amministrativa dell'ente receduto - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di un'impresa assicuratrice, il credito del professionista previsto dal contratto d'opera professionale per l'ipotesi di recesso anticipato del cliente non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., disposizione limitata alla sola retribuzione dovuta al professionista medesimo per gli ultimi due anni di prestazione, insuscettibile di applicazione analogica ad altre forme di remunerazione della prestazione intellettuale prestata.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36544 del 24/11/2021 (Rv. 662951 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751 bis

 

Corte

Cassazione

36544

2021