Rivendica di vetture gravate di riserva di proprietà – Cass. n. 36541/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Opposizione allo stato passivo - Rivendica di vetture gravate di riserva di proprietà - Prova a cura dell'opponente del contratto contenente il patto di riservato dominio - Sufficienza - Prova a carico della curatela resistente dell'integrale pagamento del prezzo - Necessità.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, il creditore che reclami la proprietà dei beni acquisiti al fallimento, deducendo di averli venduti al fallito con patto di riservato dominio, è tenuto solo a provare il titolo in base al quale agisce, spettando al curatore provare che il prezzo sia stato integralmente pagato e che, dunque, la vendita abbia prodotto l'effetto reale del trasferimento della proprietà dei beni al compratore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36541 del 24/11/2021 (Rv. 663285 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1523, Cod_Civ_art_1524, Cod_Proc_Civ_art_621