Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - in genere - Mancata omologazione da parte del tribunale - Reclamo del debitore - Accoglimento della domanda di omologa - Dichiarazione di fallimento nelle more del giudizio - Ricorso per cassazione del curatore - Legittimazione - Sussistenza.
Nell'ipotesi in cui, respinta dal tribunale la proposta di omologazione del concordato, il decreto venga reclamato ai sensi dell'art. 183 l.fall. e poi riformato dalla corte di appello con l'omologa del concordato, il curatore del fallimento dichiarato nelle more, pure non essendo parte necessaria del relativo giudizio, ha la legittimazione ad impugnare per cassazione la decisione di secondo grado, al solo scopo di fare valere l'improcedibilità del ricorso teso all'omologazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33619 del 11/11/2021 (Rv. 663107 - 01)
Corte
Cassazione
33619
2021