Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - in genere - Domanda di ammissione al passivo - Richiesta di accertamento del proprio credito e di compensazione con il maggior credito del fallito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di insinuazione al passivo fallimentare, è inammissibile la domanda proposta dal creditore volta ad ottenere il mero accertamento di un credito da portare poi in compensazione con un diverso credito vantato dalla procedura nei suoi confronti, poiché la domanda di ammissione al passivo, tipicamente descritta dall'art. 93 l.fall., implica una richiesta di accertamento non solo dell'esistenza del credito dell'istante ma anche dell'idoneità concorsuale del medesimo, intesa quale attitudine a beneficiare del soddisfacimento concorsuale cui la procedura è volta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33475 del 11/11/2021 (Rv. 663309 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241
Corte
Cassazione
33475
2021