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Procedimento di esdebitazione del fallito – Cass. n. 34016/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti - Provvedimento di esdebitazione - Procedimento - Pretermissione di un creditore concorrente non integralmente soddisfatto - Inefficacia del provvedimento nei confronti del predetto creditore - Esclusione - Opposizione di terzo - Necessità - Fattispecie.

 

Nel procedimento di esdebitazione del fallito, la domanda ed il decreto di fissazione dell'udienza innanzi al tribunale vanno notificati a tutti i creditori non integralmente soddisfatti, quali litisconsorti necessari, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "in parte qua" l'art. 143 legge fall.; nondimeno, il litisconsorte pretermesso non potrà ritenere inefficace la pronuncia così emessa ma dovrà invece necessariamente proporre opposizione di terzo nella procedura fallimentare, restandogli preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi o accertativi derivanti dalla decisione "inter alios" non opposta sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inopponibile all'INPS, creditore concorrente non integralmente soddisfatto, il provvedimento di esdebitazione).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 34016 del 12/11/2021 (Rv. 662775 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404

 

Corte

Cassazione

34016

2021