Skip to main content

Fallimento del titolare di conto corrente bancario – Cass. n. 42008/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari – compensazione - contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - garanzia - in genere - Fallimento del titolare di conto corrente bancario con contratto di affidamento per anticipi su crediti con clausola di compensazione - Opponibilità al fallimento del patto di compensazione precedente alla dichiarazione di fallimento - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

 

In tema di conto corrente bancario, ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021 (Rv. 663619 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1846, Cod_Civ_art_1852

 

Corte

Cassazione

42008

2021