Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - in genere - Licenziamento - Azione di annullamento - Datore in amministrazione straordinaria - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza - Ragioni.
In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 41586 del 27/12/2021 (Rv. 663380 - 01)
Corte
Cassazione
41586
2021