Skip to main content

Denaro in custodia presso il depositario fallito – Cass. n. 193/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica di beni mobili - Denaro in custodia presso il depositario fallito - Esperibili dell'azione - Condizioni - Fondamento.

 

Il denaro è suscettibile di essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall. nei confronti del depositario fallito, poiché quest'ultimo ne acquista la proprietà, in applicazione dell'art. 1782 c.c., solo se alla consegna si aggiunge l'attribuzione della facoltà di servirsene, sicché, in assenza di tale attribuzione, può essere effettuata la restituzione in natura, che non impone la riconsegna delle stesse cose ricevute ("idem corpus"), essendo sufficiente che si tratti di cose dello stesso genere, qualità e quantità.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 193 del 05/01/2022 (Rv. 663621 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1178, Cod_Civ_art_1782, Cod_Civ_art_1766

 

Corte

Cassazione

193

2022