Individuazione delle spese a carico del creditore istante – Cass. n. 121/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - revoca del fallimento - spese - Individuazione delle spese a carico del creditore istante - Provvedimento del giudice delegato - Reclamo - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento del giudice delegato con il quale, a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, viene determinata l’entità delle spese da porre a carico del creditore istante costituisce un atto sostanzialmente ricognitivo, regolante la fase di chiusura del procedimento, che può essere assimilato ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 36 bis l.fall., il giudizio di reclamo contro la menzionata statuizione del giudice delegato, assumendo una funzione sostitutiva dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., è sottratto, come quest'ultima, alla sospensione feriale dei termini processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 121 del 04/01/2022 (Rv. 663768 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617