Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Notifica ex art. 15 l.fall. - Rinnovazione - Modalità.
Ai sensi dell'art. 15 l.fall., se la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul solo ricorrente, e va assolto nello specifico modo previsto dalla legge; sicché la rinnovazione della notificazione, che sia stata disposta dal giudice, deve essere effettuata a cura del ricorrente senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione (a cura della cancelleria o di altri) all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5858 del 22/02/2022 (Rv. 664039 - 01)
Corte
Cassazione
5858
2022