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Potere di valutazione da parte del giudice fallimentare – Cass. n. 5856/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Presupposti - Debiti tributari - Potere di valutazione da parte del giudice fallimentare - Sussistenza - Ragioni.

 

Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e Commissioni tributarie.

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022 (Rv. 664038 - 01)

 

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Cassazione

5856

2022