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Concordato preventivo con riserva – Cass. n. 6054/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni Art. 161, sesto comma, l.fall. - Deposito dei bilanci - Funzione - Fattispecie.

 

In tema di concordato preventivo con riserva, il deposito dei bilanci richiesto dall'art. 161, comma 6, l.fall. corre in parallelo alla previsione contenuta nell'art. 14 l.fall., in forza del quale l'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie relative ai tre esercizi precedenti, essendo parimenti finalizzata all'adempimento, da parte del debitore, dell'onere di provare la sussistenza delle soglie dimensionali necessarie ai fini dell'accesso alla procedura richiesta. (Nella specie, la S.C. ha, peraltro, ritenuto che il deposito di una relazione patrimoniale aggiornata, in pendenza della proroga del termine di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c. dovesse ritenersi documentazione equipollente all'ultimo bilancio mancante ed ha, pertanto, confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva revocato tanto il decreto di inammissibilità del ricorso del debitore, quanto la coeva sentenza di fallimento).

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 6054 del 23/02/2022 (Rv. 664030 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2364

 

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Cassazione

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