"Mutatio libelli" nell'ambito della medesima vicenda processuale – Cass. n. 6279/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Fallimento - Stato Passivo - Opposizione - "Mutatio libelli" nell'ambito della medesima vicenda processuale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo, sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, non applicandosi il principio, proprio del giudizio di primo grado, secondo cui entro il primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è consentita la "mutatio” di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio; il procedimento di opposizione allo stato passivo ha infatti natura impugnatoria, è disciplinato specificamente dall'art. 99 l.fall. e si coordina necessariamente con quanto previsto dall'art. 101 l.fall., non consentendo perciò l'applicazione, neppure analogica, dei principi espressi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva ritenuto di ammettere il credito dell'opponente sulla base di una domanda subordinata di arricchimento indebito, ex art. 2041 c.c., proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 6279 del 24/02/2022 (Rv. 664043 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_345