Collocazione in amministrazione straordinaria del datore – Cass. n. 6293/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Collocazione in amministrazione straordinaria del datore - Sentenza di accertamento di un credito anteriore - Opponibilità alla procedura concorsuale - Conseguenze - Appellabilità - Necessità - Procedimento di ammissione al passivo - Sentenza anteriore - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione.
La sentenza con cui, in primo grado, venga accertato ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore insolvente posto, successivamente alla pubblicazione della sentenza, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, conseguentemente, il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che voglia ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3) l.fall., applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999; poiché va, del pari, interpretato estensivamente, come riferentesi anche alle ipotesi in cui il fallimento sopraggiunga rispetto alla sentenza, l'art. 95, comma 3, l.fall. (nel testo vigente al tempo), a norma del quale è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito, è illegittima l'ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento di ammissione al passivo, nelle more del giudizio di appello.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6293 del 25/02/2022 (Rv. 664003 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295