Concordato con continuità aziendale indiretta – Cass. n. 6772/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato - Art. 186 bis l.fall. - Continuità aziendale indiretta - Caratteristiche - Funzione - Affitto d'azienda - Compatibilità - Presupposti - Limiti - Abuso - Rilevanza ai sensi degli artt. 160 ultimo comma e 173 l.fall.
Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe; resta comunque fermo il limite del c.d. abuso del concordato con continuità, da verificare in concreto, avuto riguardo agli artt. 160 ultimo comma e 173 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6772 del 01/03/2022 (Rv. 664105 - 01)