Scioglimento di un contratto di cessione di credito – Cass. n. 8008/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - effetti - esecuzione del concordato - Decreto di autorizzazione ex art. 169 bis l.fall. - Scioglimento di un contratto di cessione di credito - Domanda di liquidazione dell'indennizzo spettante al contraente "in bonis" ex art. 169 bis, comma 2, l.fall. - Proponibilità del procedimento camerale - Esclusione - Fondamento.
In tema di concordato preventivo, il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento di un contratto pendente, ex art. 169 bis l.fall., viene adottato all'esito di un procedimento camerale di carattere incidentale, come tale inidoneo ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, con la conseguenza che è inammissibile in tale procedimento la domanda di liquidazione dell'indennizzo spettante alla parte "in bonis" che abbia subito lo scioglimento, dovendo tale accertamento, nel contrasto delle parti, svolgersi nelle forme della cognizione ordinaria. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, nella parte in cui il tribunale aveva liquidato l'indennizzo spettante ad una banca a fronte dell'autorizzazione concessa allo scioglimento di un contratto di cessione di credito).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8008 del 11/03/2022 (Rv. 664206 - 02)