Autorizzazione dal tribunale per lo scioglimento di un contratto pendente – Cass. n. 8008/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - effetti - esecuzione del concordato - Decreto di autorizzazione emesso dal tribunale ex art. 169 bis l.fall. - Testo vigente prima delle modifiche di cui al d.l. n. 83 del 2015 - Reclamabilità in appello - Sussistenza - Fondamento.
Il provvedimento del tribunale che autorizza lo scioglimento di un contratto pendente, ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. (nel testo vigente prima delle modifiche di cui al d.l. n. 83 del 2015, ratione temporis applicabile), anche se contenuto nel decreto con il quale ammette la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, è reclamabile alla Corte d'appello, ex art. 26 l.fall., non valendo in contrario quanto disposto dall'art. 164 l.fall., che nel fare riferimento al reclamo nei confronti dei decreti del giudice delegato, non esclude la generale reclamabilità dei decreti autorizzatori adottati dal tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8008 del 11/03/2022 (Rv. 664206 - 01)