Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - in genere - Società non in liquidazione - Stato d'insolvenza - Accertamento - Criteri - Rapporto tra attività e passività - Irrilevanza - Impotenza strutturale a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni - Necessità.
In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022 (Rv. 664119 - 01)
Corte
Cassazione
7087
2022