Provvedimento di liquidazione del compenso del curatore fallimentare – Cass. n. 7070/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - compenso - Provvedimento di liquidazione del compenso del curatore fallimentare - Ricorso per cassazione - Previa richiesta di nomina di curatore speciale al fallimento - Necessità anche in caso di sostituzione del curatore.
Il curatore fallimentare, anche se cessato dall'incarico e sostituito da un nuovo professionista, ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione del compenso, deve previamente richiedere, a pena di inammissibilità del ricorso, al primo presidente della corte di cassazione - e non al giudice delegato - la nomina del curatore speciale del fallimento, nei cui confronti sussiste comunque un potenziale conflitto di interessi, atteso che il compenso del curatore fallimentare, da liquidare in ogni caso al termine della procedura (salvo acconti), è unico anche nel caso in cui si siano succeduti più professionisti nell'incarico.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7070 del 03/03/2022 (Rv. 664114 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_080