Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Crediti dei professionisti - Avvocato - Privilegio generale ex art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. - Ultimi due anni di prestazione - Diversi gradi di giudizio - Incarichi plurimi - Modalità di calcolo.
In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6884 del 02/03/2022 (Rv. 664111 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2751
Corte
Cassazione
6884
2022