Skip to main content

Notifica telematica del ricorso di fallimento – Cass. n. 6866/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Fallimento - Società di capitali - Notifica telematica del ricorso di fallimento - Indirizzo PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese - Impossibilità della notifica a mezzo posta elettronica - Notifica del ricorso presso la sede della società - Ammissibilità.

 

Ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale cosicché, a norma dell'art. 15 comma 3 l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, che costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare, quando la notificazione non può essere compiuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'imprenditore, può procedersi presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6866 del 02/03/2022 (Rv. 664108 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_147, Cod_Proc_Civ_art_149

 

Corte

Cassazione

6866

2022