Interferenze fra fallimento ed esecuzione forzata – Cass. n. 12673/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - distribuzione della somma ricavata - esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - giudiziale - progetto di distribuzione (esecuzione immobiliare) - Fallimento - Interferenze fra fallimento ed esecuzione forzata - Dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione da parte del giudice dell'esecuzione edotto del fallimento - Ipotesi patologica - Inerzia del curatore - Conduzione dell'esecuzione forzata sino al suo esito distributivo - Conseguenze.
In tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, qualora il curatore rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo, subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12673 del 20/04/2022 (Rv. 664682 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_510, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_615