Apertura del concordato preventivo – Cass. n. 13367/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - in genere - Apertura del concordato preventivo - Successivo fallimento - Crediti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. pagati dopo la scadenza - Esenzione da revocatoria - Sussistenza - Fondamento.
In tema di procedure concorsuali, ove vi sia stata ammissione al concordato preventivo seguita da revoca e dichiarazione di fallimento, rientrano nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), l.fall. anche i pagamenti di crediti liquidi ed esigibili eseguiti "dopo la scadenza" per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura concordataria, poiché l'espressione "alla scadenza", contenuta nella norma, deve intendersi come un semplice rafforzativo del presupposto della liquidità ed esigibilità di tali crediti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13367 del 28/04/2022 (Rv. 664779 - 01)