Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto – Cass. n. 13810/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - rispetto al terzo acquirente - Fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione - Mancata riassunzione del giudizio - Conseguenze - Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto - Acquisto del bene ipotecato trascritto dopo l'iscrizione ipotecaria - Azione ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione (interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato "in bonis", mentre l'ipoteca iscritta in forza di detto decreto si consolida, con la conseguenza che, ove il bene ipotecato venga acquistato da un terzo dopo l'iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602 c.p.c., poiché l'ipoteca anteriormente iscritta attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare l'immobile ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13810 del 02/05/2022 (Rv. 664957 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_602, Cod_Civ_art_2808