Credito del professionista per la redazione della domanda di concordato preventivo – Cass. n. 14181/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Ammissione allo stato passivo - Credito del professionista per la redazione della domanda di concordato preventivo - Consulenza precedente e successiva - Successivo fallimento - Prededuzione - Estensione a IVA e contributo previdenziale (CPA) - Fondamento.
In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista che abbia predisposto la domanda di ammissione ad una procedura di concordato preventivo, svolgendo altresì attività di consulenza precedente e successiva, cui abbia fatto seguito il fallimento del debitore, va riconosciuto in prededuzione; tale privilegio processuale si estende al credito per IVA e contributo previdenziale (CPA), stante l'identità del titolare, del fatto generatore dei crediti e della comune funzione, giacchè la valutazione di funzionalità prevista dall'art. 111, comma 2, l.fall., non può che condurre, rispetto a tali crediti, ad un unico e coincidente approdo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14181 del 05/05/2022 (Rv. 664967 - 01)