Pagamento eseguito dal delegato con denaro proprio – Cass. n. 14316/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Pagamento eseguito dal delegato con denaro proprio - Revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 2), l.fall. - Recupero prima del fallimento delle somme anticipate - Necessità - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, costituisce mezzo anomalo di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall., il pagamento dei debiti del fallito eseguito dal delegato con denaro proprio a condizione che quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento, verificandosi ugualmente, come nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, un depauperamento del patrimonio del fallito in violazione della regola della "par condicio creditorum".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14316 del 05/05/2022 (Rv. 664964 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1269