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Capacità di pregiudicare il consenso informato dei creditori – Cass. n. 12115/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - in genere - Concordato preventivo - Ammissione - Revoca successiva ex art. 173 l.fall. - Fatti idonei - Capacità di pregiudicare il consenso informato dei creditori - Fattispecie.

 

In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto fatto idoneo ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, la descrizione ellittica ed incompleta di un'operazione di "leveraged buy out" o fusione per indebitamento, mediante mutuo chirografario concesso alla società veicolo e poi consolidato in credito ipotecario a carico della "società-target", tale da falsare la percezione dei creditori circa la reale convenienza della proposta).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022 (Rv. 664678 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2501

 

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Cassazione

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2022