Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Liquidazione coatta amministrativa - Aperta successivamente all'entrata in vigore del d. Igs. n. 5 del 2006 - Domanda tardiva di ammissione al passivo - Rito applicabile.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora la procedura sia stata aperta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la domanda tardiva di ammissione del credito va proposta al commissario liquidatore, da questi valutata nell'ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del tribunale, quindi decisa in udienza da un giudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall. con decreto impugnabile ai sensi degli artt. 98 e 99 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12119 del 13/04/2022 (Rv. 664679 - 01)
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Cassazione
12119
2022