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Ammissione del credito allo stato passivo – Cass. n. 11808/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Giudicato c.d. endofallimentare - Oggetto - Fattispecie.

 

L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso un possibile contrasto di giudicati tra giudizio di opposizione allo stato passivo - in cui erano stati ammessi crediti relativi a canoni di locazione ed Iva non corrisposti dalla società in amministrazione straordinaria, derivanti da un contratto di locazione stipulato con la stessa parte acquirente di immobili a lei

precedentemente venduti dalla società "in bonis” - e procedimento avente per oggetto la nullità del suddetto atto di trasferimento).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11808 del 12/04/2022 (Rv. 664670 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909

 

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Cassazione

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