Titolari del diritto di ritenzione su beni mobili del fallito – Cass. n. 16939/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Titolari del diritto di ritenzione su beni mobili del fallito - Garanzia di crediti vantati nei confronti di debitori diversi dal fallito - Procedimento di verificazione ex art. 52 l.fall. o ammissione atipica al passivo - Esclusione - Conseguenze.
I titolari del diritto di ritenzione su beni mobili compresi nel fallimento, posto a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 l.fall., anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, che non sottopone a concorso i crediti di coloro che non vantano il relativo diritto nei confronti del fallito; né è possibile configurare un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai beni oggetto della garanzia, valendo per la realizzazione di quest'ultima l'intervento nella ripartizione dell'attivo, che consente la soddisfazione sul ricavato della liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16939 del 25/05/2022 (Rv. 665086 - 01)