Skip to main content

Dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore – Cass. n. 16853/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - Dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore - Accertamento incidentale dell'esistenza del credito - Modalità - Eccezione in sede di gravame della nullità del relativo titolo costitutivo - Esame - Necessità - Fondamento.

 

In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione; ne deriva che l'eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022 (Rv. 664955 - 01)

 

Corte

Cassazione

16853

2022