Compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare – Cass. n. 16914/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare - Presupposti dell'azione - Accertamento - Riferimento alla data del contratto definitivo - Necessità - Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare della compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l.fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo al tempo del preliminare (salvo che ne sia provato il carattere fraudolento), tenuto anche conto che, qualora al momento della stipula del contratto definitivo si presenti il pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha comunque la facoltà di non concludere il contratto di compravendita, invocando il disposto dell'art. 1461 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16914 del 25/05/2022 (Rv. 664946 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1461, Cod_Civ_art_2932