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Richiesta di autorizzazione alla sospensione o scioglimento di contratti in corso – Cass. n. 16532/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Richiesta di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di contratti in corso ex art. 169-bis l. fall. - Relativo provvedimento - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di concordato preventivo, i provvedimenti assunti ex art. 169 bis l.fall., anche in sede di reclamo, sulla richiesta di autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso non sono impugnabili ex art. 111, comma 7, Cost., poiché costituiscono atti di esercizio della funzione di direzione della procedura concorsuale, non deputati a risolvere controversie su diritti, potendo comunque la parte non soddisfatta adire il giudice per far valere, nell'ambito di una cognizione piena, la ritenuta sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione dei contratti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16532 del 23/05/2022 (Rv. 664966 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360

 

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Cassazione

16532

2022