Incostituzionalità per arbitrarietà e irragionevolezza della norma – Cass. n. 16652/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Esenzione dalla revocatoria ex art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 - Presupposti - Incostituzionalità per arbitrarietà e irragionevolezza della norma - Esclusione - Fondamento.
L'art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 (conv. con modif. in l. n. 111 del 2008), nella parte in cui prevede l'esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito da Alitalia- Lai s.p.a. a far data dall'entrata in vigore del menzionato d.l. e fino al termine indicato nel secondo comma dello stesso articolo, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, poiché tale esenzione si coniuga con l'esigenza di mantenere inalterato il contesto dell'intervento a sostegno del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, operato mediante l'erogazione di un consistente prestito-ponte nella dichiarata prospettiva della continuità aziendale, dal legislatore ritenuta in grado di realizzare l'obiettivo del risanamento, così giustificando in modo non implausibile la disomogeneità di trattamento tra creditori, a seconda che abbiano, o meno, ricevuto i pagamenti nel periodo in cui detto intervento è ancora in corso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16652 del 23/05/2022 (Rv. 664943 - 01)