Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti - Esdebitazione - Termine annuale di decadenza - Parametrazione temporale alla sola procedura fallimentare nella quale è invocato il beneficio - Pendenza di altra procedura fallimentare - Irrilevanza.
In tema di esdebitazione ex art. 142 l.fall., il termine di decadenza annuale dev'essere temporalmente parametrato alla sola circostanza dell'avvenuta chiusura dello specifico fallimento in relazione al quale è invocato il beneficio, dal momento che, valendo quest'ultimo a comportare la liberazione dai beni residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti in quello specifico fallimento, è escluso possa rilevare il parallelo coinvolgimento della persona fisica (quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone) in altra procedura fallimentare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15246 del 12/05/2022 (Rv. 664772 - 01)
Corte
Cassazione
15246
2022