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Deposito del ricorso in via telematica – Cass. n. 15243/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Deposito del ricorso in via telematica - Utilizzo di un registro telematico diverso da quello degli affari contenziosi - Nullità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perchè una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 15243 del 12/05/2022 (Rv. 664770 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156

 

Corte

Cassazione

15243

2022