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Annotazione nel registro delle imprese – Cass. n. 15547/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - effetti Art. 119 l.fall. - Testo antecedente al d.lgs. n. 5 del 2006 - Esito sentenza Corte cost. n. 279 del 2010 - Decreto di chiusura del fallimento - Annotazione nel registro delle imprese - Idoneità alla decorrenza dei termini per il reclamo nei confronti dei creditori ammessi al passivo - Esclusione.

 

Ai sensi dell'articolo 119 l.fall., nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, quale risultante all'esito della sentenza della Corte cost. n. 279 del 2010, l'annotazione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento non è idonea a far decorrere il termine di quindici giorni per il reclamo avverso tale decreto, nei confronti dei creditori ammessi al passivo fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15547 del 16/05/2022 (Rv. 664879 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2193

 

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Cassazione

15547

2022