Ammissione del credito con riserva – Cass. n. 20068/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Fallimento - Stato passivo - Ammissione del credito con riserva - Provvedimento di scioglimento della riserva ex art. 113 bis l.fall. - Mezzo di impugnazione - Individuazione - Fondamento.
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ferma l'immediata impugnabilità del decreto di ammissione del credito con riserva, adottato ai sensi dell'articolo 96 l.fall., tanto da parte del creditore che abbia chiesto l'ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altri creditori, il decreto di scioglimento della riserva ex art. 113 bis della stessa legge è soggetto, per tutto quanto non divenuto incontestabile in esito alla adozione dell'iniziale provvedimento di ammissione con riserva, all'impugnazione mediante l'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 l.fall., in quanto momento terminale della fase di accertamento ed ammissione al passivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20068 del 21/06/2022 (Rv. 664977 - 01)