Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - "Start up" innovativa - Termine di esenzione dalla fallibilità - Decorrenza - Fondamento.
Il termine quinquennale di non assoggettabilità della "start up" innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della l. n. 3 del 2012 e succ. mod., ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell'art. 25 del predetto decreto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23980 del 02/08/2022 (Rv. 665526 - 01)
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Cassazione
23980
2022