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Crediti per finanziamenti a titolo di sostegno pubblico alle imprese – Cass. n. 18695/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Crediti per finanziamenti a titolo di sostegno pubblico alle imprese sorti prima dell'entrata in vigore della norma - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di ammissione allo stato passivo, non può essere riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, non avendo quest'ultima natura di disposizione interpretativa e dovendo perciò applicarsi il principio per cui ai fini del riconoscimento di un nuovo privilegio, occorre far riferimento alla normativa vigente nel momento in cui il credito sorge e non a quella vigente quando l'obbligazione è inadempiuta, oppure quando il credito diventa esigibile o il creditore agisce in via esecutiva.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18695 del 09/06/2022 (Rv. 665302 - 01)

 

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Cassazione

18695

2022