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Deposito del ricorso con modalità telematiche – Cass. n. 18609/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Opposizione allo stato passivo - Deposito del ricorso con modalità telematiche - Ammissibilità - Mancanza del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia attestante la piena funzionalità dei servizi informatici del tribunale adito - Irrilevanza - Fondamento.

 

Il ricorso in opposizione allo stato passivo può essere depositato con modalità telematiche, in quanto l'art. 16 bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel prevedere i casi in cui è obbligatorio il deposito in via telematica degli atti processuali di parte, riconosce la validità di tale forma, di talché, nei restanti casi, è facoltà della parte scegliere la modalità di deposito preferita tra quelle contemplate dall'ordinamento processuale, risultando irrilevante la mancanza del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, attestante la piena funzionalità dei servizi informatici del tribunale adito, potendo ciò rilevare ai fini della deroga all'obbligatorietà dell'utilizzo delle forme del processo civile telematico, ma non certo per dare fondamento ad un inesistente divieto di adottare quelle forme.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18609 del 09/06/2022 (Rv. 665301 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_121

 

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Cassazione

18609

2022