Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - in genere - Contratto di affitto d'azienda - Cessazione antecedente alla dichiarazione di fallimento - Protrazione della detenzione del bene da parte della curatela - Credito risarcitorio del concedente - Sussistenza - Prededuzione ex art. 111, n. 1, l.fall. - Spettanza.
In tema di fallimento, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela, ancorché il contratto di affitto del complesso aziendale sia cessato in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, costituisce fonte di responsabilità extracontrattuale verso la concedente e il relativo credito risarcitorio, commisurato all'entità dei canoni convenuti, va riconosciuto in prededuzione ex art. 111, n. 1, l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18289 del 07/06/2022 (Rv. 665299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1591
Corte
Cassazione
18289
2022