Azione revocatoria dei pagamenti – Cass. n. 27070/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. - Prova della "scientia decoctionis" - Ricorso a presunzioni - Valutazioni del giudice - Contenuto.
In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022 (Rv. 665879 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729