Rimesse effettuate dal terzo datore di pegno sul conto corrente del debitore poi fallito – Cass. n. 27074/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rimesse effettuate dal terzo datore di pegno sul conto corrente del debitore poi fallito - Irrevocabilità - Condizioni - Fondamento.
In tema di azione revocatoria fallimentare, non è suscettibile di revoca la rimessa effettuata nel conto corrente del debitore, poi fallito, da parte del terzo datore di pegno con denaro proveniente dalla vendita di beni costituiti in garanzia, ove quest'ultimo non abbia esercitato la rivalsa prima dell'apertura del concorso, poiché - a differenza di quanto accade nel caso in cui la rimessa riguardi il ricavato della vendita di beni dati in pegno dallo stesso debitore - tale atto non lede la "par condicio creditorum", trattandosi di un pagamento che, in quanto eseguito dal terzo in adempimento di una propria obbligazione e mediante l'utilizzazione di denaro proprio, non spiega alcuna incidenza sul patrimonio del fallito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27074 del 14/09/2022 (Rv. 665880 - 01)